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Accesso civico

Ai sensi dell’ art. 5, c. 1, del Decreto 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Inoltre, l’art. 5, c. 4, dispone che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui che ha presentato l’istanza possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

Responsabile della trasparenza:

Dott. ssa  Antonella Ricciardi

Segretario Comunale

Tel. 0742.332213

mail: segretario@comune.trevi.pg.it

Titolare del potere sostitutivo:

Dott. ssa  Antonella Ricciardi

Segretario Comunale

Tel. 0742.332213

mail: segretario@comune.trevi.pg.it

Modalità di esercizio dell'accesso civico (D.Lgs.33/2013 Art. 5)

Art. 5

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

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Ai sensi dell' art. 5, c. 1, del Decreto 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Inoltre, l'art. 5, c. 4, dispone che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui che ha presentato l'istanza possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

Responsabile della trasparenza:

Dott. Valter Canafoglia

Segretario Comunale

Tel. 0742.368131

mail: segretario@comune.bevagna.pg.it

Titolare del potere sostitutivo:

Dott. Valter Canafoglia

Segretario Comunale

Tel. 0742.368131

mail: segretario@comune.bevagna.pg.it

Modalità di esercizio dell'accesso civico (D.Lgs.33/2013 Art. 5)

Art. 5

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO