ESPURGAZIONE DI FOSSI E CANALI

ESPURGAZIONE DI FOSSI E CANALI ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE AD EVITARE DANNO O PERICOLO ALLE STRADE E ALLE FASCE DI PERTINENZA


l'ordinanza dirigenziale n. 115/2017 in sintesi ...

ESPURGAZIONE  DI  FOSSI  E  CANALI  ED  ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE AD EVITARE DANNO O PERICOLO ALLE STRADE E ALLE FASCE DI PERTINENZA

[ORDINANZA DIRIGENZIALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE N. 115 DEL 31-08-2017]

[…] ORDINA

ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo dei terreni - confinanti con i fossi lungo le strade comunali, vicinali, rurali e con gli alvei maestri - di eseguire i lavori descritti in narrativa; in particolare dovrà essere garantito quanto segue:

1) i  fossi  e gli alvei, che scorrono sui fondi, non dovranno essere alterati nella forma e nella dimensione; non sarà lecito di fare opera alcuna che impedisca il libero deflusso delle acque o ne diminuisca il volume, né si dovranno piantare alberi, arbusti e siepi sull’orlo dei medesimi; le ripe dovranno essere costantemente pulite;

2) gli  interessati   hanno  l'obbligo  di espurgare  e di mantenere alla consueta profondità ed all'altezza precisata dalle mappe censua­rie i fossi confinanti non solo con le strade, ma anche con i be­ni altrui; gli alberi, i tubi ed altri materiali che ostacolano il deflusso delle acque dovranno essere asportati; le materie provenienti dall'espurgazione dovranno essere collocate lungo i terreni laterali ad una sufficiente distanza dal ciglio dei fos­si, affinché non ricadono nei medesimi;

3) I LAVORI DI ESPURGO VANNO FATTI OGNI QUALVOLTA SE NE RAVVISI   LA NECESSITA' E COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA L’ANNO,  precisando che per espurgo non si intende la sola pulizia delle ripe e del fondo dei fossi, ma anche la risagomatura delle sponde e la rimozione di fanghi o detriti depositati, in modo da mantenere inalterata la larghezza e profondità originaria dei fossi e alvei;

4) gli interessati dovranno inoltre:

- mantenere le ripe dei fossi laterali alle strade in modo tale da impedire lo slittamento del terreno sui fossi e sul piano viabile; l'ampliamento dei fossi verrà e­seguito dalla parte del terreno, mai da quello della strada;

- porre in essere, congiuntamente agli utenti di canali e/o invasi artificiali in prossimità di confine stradale, tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale ed ogni conseguente danno e o pericolo alla carreggiata ed alle fasce di pertinenza, per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;

- attuare tutte le opere necessarie per la conservazione ed il mantenimento dei fossi laterali della strada al fine di evitare che le acque meteoriche dei campi confinanti si riversino sulla carreggiata infangandola, insudiciandola e creando condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamento o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla sede stradale.

I CONTRAVVENTORI SARANNO PUNITI CON UNA SANZIONE  AMMINISTRATIVA PECUNIARIA COMPRESA TRA Euro 51,00 E Euro 154,00.

QUALORA NON VENGA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI SOPRA CONTEMPLATI, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sarà dato corso all’esecuzione d'uf­ficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese. […]

 

 

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIE AL FINE DI ELIMINARE I PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA DERIVANTI DA ALBERI DI PROPRIETA PRIVATA

[ORDINANZA SINDACALE N. 116 DEL 06-09-2017]

O R D I N A

A tutti i proprietari di fondi sui quali insistono alberature di proprietà privata, quindi su terreni privati, nelle immediate vicinanze, di edifici pubblici, strade, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali, parchi ed aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche, che potrebbero comportare un potenziale pericolo: 

- di attivare, a propria cura e spese, tutte le procedure necessarie al fine di evitare condizioni di pericolo alla pubblica incolumità ivi comprese le eventuali autorizzazioni necessarie;

- che tale procedura sia attivata costantemente durante l’intero arco dell’anno  a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al 31/12/2017, al fine di  non aggravare ulteriormente la possibile situazione di pericolo e nei modi previsti dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente, per il caso di specie;

- di monitorare costantemente lo stato delle alberature e che tale controllo sia periodico, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità; […]

 

Contenuto pubblicato il 28-07-2016, aggiornato al 21-01-2023

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La macellazione degli animali dovrà avvenire sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, nel rispetto del benessere animale ai sensi del Reg. CE 1099/09 e ss. mm. e ii. e della Decisione 2018/1669 CE (n. di stalla anche per l’allevamento di un solo suino per uso familiare).

Si specifica che data la necessità della visita sanitaria, al fine della profilassi delle tossinfezioni e delle infestioni trasmissibili all’uomo, con particolare riguardo alla Trichinosi, nonché alle malattie infettive dei suini, i contravventori VERRANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE

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Allegato all’Ordinanza Sindacale n. 22 del 28/11/2024

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