ECCO COSA CAMBIA
E’ Entrato in vigore lunedì 3 novembre 2014, l'obbligo di registrare sulla carta di circolazione il nominativo di chi utilizza il veicolo per periodi prolungati.
L'obbligo si riferisce sia alle persone giuridiche sia a quelle fisiche, con l’unica esclusione dei familiari conviventi.
Va rispettato quando il veicolo viene utilizzato in modo esclusivo per periodi prolungati superiori a 30 giorni.
Obiettivo della norma è facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione, nei casi in cui il mezzo sia utilizzato in modo continuativo da persone diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione, rendendo così più diretta ed efficace l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Dal 3 novembre 2014 anche chi ha la temporanea disponibilità di un veicolo a titolo di comodato o in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale deve comparire sulla carta di circolazione.
Per i trasgressori, la violazione amministrativa va da 705,00 a 3.526,00 euro a carico del proprietario e del conducente non occasionale, oltre al ritiro della carta di circolazione.
Come si aggiorna la carta di circolazione
Per aggiornare il libretto di circolazione bisogna recarsi presso gli sportelli del DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI [Motorizzazione Civile]; il costo è di 25 euro (16 euro di imposta di bollo e 9 euro di diritti di motorizzazione).
ULTERIORI PRECISAZIONI
Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida;
Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida;
L'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi;
Non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti;
Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione;
Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato;
Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda;
Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.